(massima n. 1)
Le guarentigie previste dall'art. 103 c.p.p., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia «difensore» in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge (e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato), non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il pubblico ministero abbisognasse dell'autorizzazione del giudice, ai sensi del comma quarto dell'art. 103 c.p.p., per l'effettuazione di perquisizione nello studio di un legale sottoposto a indagine per truffa in danno di suoi clienti).