(massima n. 1)
In materia di difensori, la regola generale dettata dall'art. 102 c.p.p. — secondo cui, in caso di impedimento e per la durata di questo, il difensore può nominare un sostituto — si applica anche alla fase processuale di legittimità, nell'assenza di specifica norma derogante. Presupposto per l'esercizio di detta facoltà è che sussista un impedimento del difensore e l'operatività della designazione è condizionata alla sussistenza, in capo al sostituto, dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello della iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.