(massima n. 1)
È nullo l'accordo per l'applicazione della pena a richiesta delle parti concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale sia stata conferita la procura speciale per la scelta del rito. I poteri che derivano da tale procura, infatti, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto del difensore ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c.p.p., né possono essere espressamente sub-delegati.