(massima n. 2)
Qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza preliminare e venga sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., per tutta la durata dell'impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest'ultimo difensore che pur conserva la qualifica non renda nota la cessazione dell'impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l'effettivo esercizio di tali diritti e doveri. Fino all'adempimento di detto onere, l'avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell'imputato spettano esclusivamente al sostituto.