(massima n. 1)
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore, oltre all'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare, quello di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e il giudice del merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell'udienza per rimpedimento del difensore, dopo che altro rinvio era stato concesso per impedimento dell'imputato, anche in considerazione del fatto che il termine prescrizionale massimo era ormai prossimo e che nonostante il rigetto dell'istanza del difensore la corte di appello aveva dovuto dichiarare prescritti una parte dei reati contestati).