(massima n. 1)
La nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validitą della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto.