(massima n. 1)
Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennitą di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennitą di buonuscita al personale ferroviario č ora erogata dal datore di lavoro Spa Ferrovie dello Stato e non pił dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennitą di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall'art. 444 primo comma.