(massima n. 1)
Alla stregua della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 99, 571 e 589 c.p.p., la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente, effettuata prima ancora del deposito della sentenza (e, quindi, dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare), cosģ come non preclude allo stesso imputato (non operando, in materia penale, l'istituto dell'acquiescenza previsto dall'art. 329 c.p.c.), di proporre ugualmente, entro i termini di legge, l'impugnazione, allo stesso modo non incide sulla validitą dell'impugnazione che, successivamente alla detta rinuncia e sempre nell'osservanza dei prescritti termini, sia stata autonomamente proposta dal difensore abilitato.