(massima n. 1)
Pur considerando la natura del procedimento d'adozione, in cui si dà il massimo rilievo al potere inquisitorio del giudice e all'efficacia costitutiva del provvedimento rispetto al potere dispositivo delle parti, non può negarsi carattere negoziale all'atto di consenso dell'adottante, con la conseguenza che ad esso si applica la disciplina concernente i negozi giuridici privatistici, la quale inquadra l'incapacità naturale della parte tra i motivi di annullamento. Tuttavia, considerata la natura prevalentemente morale dell'interesse tutelato dalla norma che richiede il consenso dell'adottante nonché il carattere personalissimo del rapporto adottivo, la legittimazione ad impugnare il provvedimento d'adozione per incapacità naturale dell'adottante spetta soltanto ai partecipanti al rapporto stesso e l'azione che non sia stata esercitata in vita dal soggetto partecipante al rapporto adottivo è intrasmissibile.