(massima n. 1)
In tema di gratuito patrocinio, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 113, che non ha espressamente ripetuto, quanto alla competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali, il riferimento al giudice della fase o del grado del processo principale in cui č avvenuta la prestazione, detta competenza, per ragioni sistematiche, continua ad appartenere a quest'ultimo giudice e non a quello del procedimento incidentale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto competente a disporre la liquidazione delle spese di gratuito patrocinio della fase di riesame il Gup che aveva giudicato l'istante con rito abbreviato).