(massima n. 2)
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Gip dispone la trasmissione, per competenza, al P.M. della domanda dell'indagato intesa ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha escluso, da un lato, che la situazione di stallo processuale determinatasi in conseguenza della declinatoria di competenza del giudice possa risolversi mediante la procedura di conflitto, non essendo quest'ultimo configurabile tra P.M. e giudice, e, dall'altro, che la decisione di natura meramente processuale del Gip possa essere equiparata a un provvedimento sostanzialmente reiettivo dell'istanza nel merito e, come tale, impugnabile a norma dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002).