(massima n. 1)
In tema di liquidazione di compensi ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che gli importi di cui al punto cinque della vigente tariffa penale, riguardante l'onorario «per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali», vadano liquidati solo per la partecipazione a udienze di effettiva discussione, trovando altrimenti applicazione il punto quattro della stessa tariffa, che stabilisce onorari ridotti per le pił generiche ipotesi di «partecipazione e assistenza ad atti o attivitą compiute durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista la presenza del difensore», come pure «alle attivitą di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento».