(massima n. 1)
Nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti. (In proposito la Corte ha ulteriormente osservato che ove all'esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità).