(massima n. 2)
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione — da parte di altro concorrente — di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 116 c.p., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e “bloccasterzi”, presero parte ad una “spedizione punitiva”, nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima).