(massima n. 1)
Il fatto che la trattazione del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata, per il richiamo operato dall'art. 6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217 all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile, dovendosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi (tribunale o corte d'appello, a seconda dei casi), della giurisdizione penale.