(massima n. 1)
In tema di gratuito patrocinio, il ricorso che l'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217, può proporre «davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza», deve intendersi come rimedio da proporre avanti allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene, organicamente, il giudice che ha rigettato l'istanza. Tale regola è operante anche quando trattasi di provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza in forza di quanto espressamente stabilisce al riguardo l'art. 15 della stessa legge n. 217 del 1990. (Nella fattispecie, nel conflitto sollevato dal tribunale di sorveglianza, che aveva emesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nei confronti della corte di appello, che si era dichiarata incompetente a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di rigetto di detta istanza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale di sorveglianza).