(massima n. 1)
Ai fini del diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attivitą illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto la legittimitą del provvedimento con il quale il giudice di merito aveva motivato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio richiamando un'imponente serie di reati e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l'interessato aveva disponibilitą reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio).