(massima n. 1)
Ai sensi del secondo comma dell'art. 10, L. 30 luglio 1990, n. 217, la condizione per la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato č il raggiungimento della prova della modificazione delle condizioni di reddito del beneficiario. Una volta raggiunta tale prova, e quindi indipendentemente dal decorso dei termini fissati dall'art. 5, primo comma, lettera c), l'intendente di finanza competente ha la potestā di richiedere la revoca del provvedimento di ammissione ed il giudice ha l'obbligo di provvedere a detta revoca Ģin ogni momentoģ: anche in pendenza, quindi, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sul rilievo del cui contenuto l'ammissione al patrocinio gratuito č subordinata e viene richiesta dall'interessato.