(massima n. 1)
La mancata previsione esplicita di una revoca per violazione dell'art. 1 comma ottavo della legge n. 217 del 1990 (nella specie, per essere stato illegittimamente ammesso a gratuito patrocinio l'imputato di una contravvenzione) non esclude la possibilitą (e la legittimitą) di un intervento ex officio della stessa autoritą che indebitamente abbia provveduto all'ammissione al beneficio, dovendosi detto intervento ricondurre nell'ambito della potestą di autotutela propria della pubblica amministrazione in relazione al contenuto, essenzialmente amministrativo, dell'atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (In motivazione, la S.C. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitą dell'art. 1 della predetta legge n. 217 del 1990 sul rilievo che analoga questione era gią stata dichiarata infondata da Corte cost. 16 giugno 1994 n. 243).