(massima n. 1)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio l'indennitą di accompagnamento istituita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, non costituendo quest'ultima un reddito quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone.