(massima n. 1)
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nello stabilire, al comma 9 ter (introdotto dall'art. 2, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 134), l'obbligo, per il giudice, di chiedere preventivamente alle varie autoritą ivi indicate le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti, esclude che dette informazioni possano essere chieste con riguardo a procedure che siano gią state definite, sotto l'impero della disciplina previgente, con la concessione del richiesto beneficio; provvedimento, questo, che resta quindi revocabile solo in presenza delle condizioni gią previste dall'art. 10 della legge n. 217/1990, con esclusione, invece, della revoca prevista dal comma 1 bis dell'art. 6 della stessa legge n. 217/1990 (introdotto anch'esso dall'art. 6 della legge n. 134/2001), la quale presuppone l'avvenuta ammissione al beneficio proprio nell'attesa che vengano acquisite le informazioni precedentemente richieste in base alla nuova normativa.