(massima n. 1)
La individuazione del difensore nel processo di esecuzione non può essere fatta con riferimento alla nomina del difensore fatta nel processo di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore che aveva assistito il condannato in sede di cognizione deduceva la nullità di un ordine di carcerazione perché non notificato a lui, ma ad altro difensore nominato dal P.M.; la Corte ha rigettato il ricorso affermando appunto che la nomina del difensore nel processo di cognizione non vale anche per quello di esecuzione).