(massima n. 1)
La nomina di due difensori prevista dall'art. 96 c.p.p. costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa che č salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato. Ne consegue che l'omessa notificazione dell'avviso della data d'udienza ad uno dei due difensori non consentendo a costui di esercitare il suo mandato, determina una nullitā a regime cosiddetto Ģintermedioģ ex artt. 180 e 179 comma primo c.p.p., che involge anche i procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 127 e 310 comma secondo c.p.p. (Nella specie trattavasi di udienza destinata alla proroga dei termini per la custodia cautelare in carcere).