(massima n. 1)
Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 c.p.p. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame perché già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva allegato la violazione di legge in relazione all'autonomia del diritto all'impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo).