(massima n. 1)
In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno dei difensori, comporta una nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182, comma secondo, c.p.p. Tale sanatoria però non si verifica quando, non essendo stati presenti all'udienza né l'imputato né entrambi i difensori, sia stato nominato un difensore di ufficio. Tale nomina, infatti, in tanto si è avuta, in quanto indebitamente è stato omesso l'avviso al difensore di fiducia, omissione che l'ordinamento sanziona con la nullità. Ne deriva che sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l'attitudine a sanare il vizio medesimo. (Fattispecie di omesso avviso a uno dei difensori della data fissata per l'udienza dibattimentale di appello).