(massima n. 1)
Qualora la richiesta di riesame, nell'interesse di imputato assistito da due difensori, sia stata avanzata da uno soltanto di costoro, unicamente a tale difensore, e non anche all'altro, č dovuto l'avviso di udienza previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. mentre detto avviso č dovuto ad entrambi i difensori in caso di richieste di riesame proposte direttamente dall'interessato.