(massima n. 1)
A norma dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 att. c.p.p. stabilisce che la nomina di «ulteriori difensori si considera senza effetto», finché non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Ne consegue che qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto.