(massima n. 2)
La nomina di due difensori, consentita dall'art. 96, comma 1, c.p.p., costituisce concreto esercizio del diritto di difesa che può essere garantito solo se entrambi siano posti in grado di esercitare il loro mandato; ne deriva che qualora per uno di essi ancorché non abbia sottoscritto l'atto di impugnazione, sia stata omessa la notificazione dell'avviso per il giudizio di appello, si configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.