(massima n. 2)
Nell'ipotesi di patteggiamento, incidente sull'applicazione di una pena pecuniaria, non sussiste violazione della legge penale — denunziata con riferimento all'applicazione della pena in misura superiore al massimo edittale, ma comunque in conformità al consenso raggiunto tra le parti — qualora non risulti la non operatività dell'art. 133 bis c.p. (valutazione delle condizioni economiche del reo) che consenta l'aumento fino al triplo della pena pecuniaria.