(massima n. 1)
In tema di conferimento di nomina del difensore e contestuale mandato a impugnare, le forme previste dagli articoli 571, comma 3 e 96, comma 2, del c.p.p. sono rispettate allorché l'imputato trasmette a mezzo fax all'ufficio giudiziario un'espressa dichiarazione di volontą da lui sottoscritta, che soddisfa il requisito minimo richiesto dalle norme citate, consistente nella certa riconducibilitą della manifestazione di volontą al suo autore, senza che sia necessaria alcuna autenticazione della firma. (Fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 571 c.p.p. dall'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).