(massima n. 1)
È inidonea la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare fatta a mezzo fax dal prossimo congiunto, in quanto la stessa, non rispettando le forme previste dall'art. 96, comma secondo, c.p.p., è priva della certa riconducibilità della manifestazione di volontà al suo autore, soggetto estraneo al processo.