(massima n. 1)
La disposizione del terzo comma dell'art. 96 nuovo c.p.p., che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare fino a che essi non vi abbiano provveduto, non può che applicarsi ai casi ivi tassativamente previsti e non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, questa corte ha escluso che la disposizione suddetta potesse applicarsi in favore di un latitante e conseguentemente ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) il ricorso avanzato dal difensore, nominato dalla moglie di un latitante, non legittimato alla impugnazione).