(massima n. 1)
La ratio dell'art. 96 comma 3 c.p.p. — che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di «persone arrestate, fermate o in custodia cautelare», fino a che esse non vi abbiano provveduto — consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato).