(massima n. 1)
Se il difensore non «spende» nell'atto di impugnazione la procura ricevuta, non può trasferire l'effetto dell'impugnazione al suo cliente. In altri termini non si verifica quell'effetto tipico della rappresentanza che è la sostituzione del difensore all'interessato nell'esercizio dei poteri processuali di quest'ultimo: perciò il difensore agisce in nome e per conto proprio, anche perché il giudice non è in grado di sapere se egli agisca per conto di altri, e di quali altri.