(massima n. 1)
Lo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma terzo, c.p.p. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validitā č sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96, comma secondo; nomina che č efficace se fatta con dichiarazione resa all'autoritā procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, purché da detta dichiarazione emerga, in modo chiaro e univoco, la volontā di impugnare.