(massima n. 1)
Ai fini della ritualitą della nomina del difensore di fiducia, da effettuarsi con dichiarazione resa «all'autoritą procedente» ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (v. art. 96 comma 2 c.p.p.), č onere dell'interessato assumere informazioni su quale sia in un certo momento l'autoritą procedente. (Nella specie, la nomina del difensore di fiducia era stata formalizzata dall'imputato mediante deposito dell'atto di nomina presso la segreteria della procura della Repubblica, ma in data successiva a quella nella quale gią il giudice aveva fissato l'udienza preliminare, dando cosģ avviso al difensore d'ufficio; secondo la Corte, pertanto, nessun vizio poteva ascriversi al mancato avviso della data dell'udienza al difensore di fiducia, la cui nomina, intempestiva rispetto all'avviso dell'udienza, era stata del resto fatta a un'autoritą che gią si era spogliata del procedimento e che, quindi, non poteva pił ritenersi «procedente» nel momento in cui era stata resa destinataria della nomina).