(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia č un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validitā processuale č necessaria l'osservanza delle forme e modalitā richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p. (In applicazione di tale principio, č stata esclusa la validitā di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).