(massima n. 1)
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimitą si applica la regola dettata dall'art. 613 comma 1 c.p.p., secondo cui l'atto di ricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilitą da difensori iscritti nell'apposito albo. (Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima dell'art. 613 c.p.p. relativa alla facoltą concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualitą di litigante).