(massima n. 1)
Non sono qualificabili come terzi interessati e, conseguentemente, non hanno diritto all'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi dell'art. 90 c.p.p., i soggetti titolari di un interesse meramente eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello del P.M. o dell'indagato contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo attuale sul bene, sia ravvisabile l'interesse dei titolari dei permessi di costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all'udienza camerale instauratasi a seguito dell'appello del P.M. contro il rigetto da parte del G.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di cui erano proprietari).