(massima n. 1)
L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di investigazioni suppletive, da svolgersi a cura del P.M. procedente, con specificazione del loro oggetto, nonché dei relativi elementi di prova; onde una mera confutazione del fondamento della richiesta, pur essendo valutabile come memoria difensiva a norma dell'art. 90, comma primo, c.p.p., non è idonea ad attivare le procedure previste in caso di opposizione. Queste consistono in una preliminare delibazione di ammissibilità che, se risolta in senso negativo, e sempre che la notizia di reati risulti infondata, consente l'archiviazione con decreto; altrimenti, la decisione è data in contraddittorio con ordinanza nelle forme del procedimento camerale. Ne segue che, di fronte all'opposizione della persona offesa, il giudice è tenuto anzitutto a verificare se l'opponente abbia assolto l'onere di fornire le indicazioni previste dall'art. 410, comma primo, c.p.p., senza alcuna valutazione prognostica di merito; e, qualora non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento sulla fondatezza, o non, della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip aveva accolto la richiesta di archiviazione del P.M., omettendo di pronunciarsi sull'opposizione e la Suprema Corte aveva annullato il decreto per omessa pronuncia sull'opposizione con rinvio al Gip per l'esame dell'opposizione. Reinvestita successivamente della questione, la stessa Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa sul rilievo che correttamente il Gip di rinvio aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di indicazione delle nuove indagini e dei nuovi elementi di prova).