(massima n. 1)
Deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso il capo della sentenza d'appello con il quale, in accoglimento di specifico gravame proposto dall'imputato, sia stata disposta l'esclusione della medesima parte civile dal processo e l'eliminazione delle statuizioni disposte in suo favore con la decisione di primo grado. In tale ipotesi, infatti, non può trovare applicazione il principio della inoppugnabilità delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e, nel caso della esclusione, anche della sentenza emessa all'esito del relativo procedimento, dal momento che detto principio non può operare se non nel presupposto che l'esclusione sia stata disposta, appunto, con un'ordinanza e non invece con la sentenza, così come necessariamente avviene quando, sulla presenza della parte civile nel processo, ammessa nel giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, sia stata da quest'ultimo formulata apposita doglianza al giudice d'appello.