(massima n. 1)
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilitą o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall'imputato, č sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualitą di parte e non č pił legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi.