(massima n. 1)
Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile č inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilitā di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilitā e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.