(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).