(massima n. 1)
La domanda di dichiarazione di paternitā naturale, implicando questioni attinenti allo status delle persone, rende indispensabile la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica, tanto per l'aspetto personale che patrimoniale, č suscettibile di effetti in seguito alla formazione di uno status diverso da quello originario. Consegue che nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternitā o di maternitā naturale la legittimazione spetta, in mancanza del presunto genitore, ai suoi eredi, ricompresi tra questi gli eredi degli eredi, che non possono essere considerati semplici interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 276 c.c. e che acquistano la veste di litisconsorti necessari.