(massima n. 1)
L'art. 78, comma primo, lett. e), c.p.p., richiede, a pena di inammissibilitą, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile: a tal fine deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione.