(massima n. 2)
La dichiarazione di costituzione della parte civile, recante la mera indicazione del numero di procedimento penale, del titolo del reato e la generica enunciazione dell'intenzione di «ottenere il risarcimento integrale di ogni danno subito», non integra il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla lett. d) dell'art. 78 c.p.p.; prescrivendo l'«esposizione delle ragioni che giustificano la domanda», infatti, il nuovo codice di rito, profondamente innovando rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto de quo contenga una precisa determinazione non solo del petitum ma anche della causa petendi, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa.