(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione.