(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera d) dell'art. 78 c.p.p. (esposizione delle ragioni che giustificano la domanda) risulta adeguatamente realizzato dal richiamo al capo di imputazione, il quale, se correttamente formulato, include gli elementi di fatto a fondamento della legittimazione attiva e di ogni ragione giustificativa della domanda. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva lamentato che, nella fase di merito, era stata ammessa la costituzione di parte civile, nonostante la mancata esposizione delle ragioni della domanda).