(massima n. 1)
L'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p., che disciplina le formalitą della costituzione di parte civile, non richiede, a pena di inammissibilitą, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della causa petendi, non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato.